Commento all’ Articolo 120 della Costituzione

Costituzione
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Illustrazione in evidenza di Stefania Cavatorta

Cornice di Paola Parra

Di Ivan Gassa

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni [cfr. art.16 c.1], né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 120 della Costituzione Italiana

 

Il tema delicatissimo delle situazioni eccezionali nelle quali lo Stato esercita il potere sostitutivo su Regioni ed Enti locali, viene trattato in questo articolo. Nella prima parte è fatto divieto alle Regioni di applicare dazi o norme che limitino la libera circolazione delle merci e delle persone od impedirne l’esercizio del lavoro. Tutto questo è subordinato a una situazione di normalità, nei casi eccezionali, come ad esempio l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, questi diritti possono essere limitati, purché circoscritti, se assumono carattere nazionale, la competenza passa allo Stato Centrale. Nella seconda parte si tratta del potere sostitutivo dello Stato e la sua regolamentazione. L’argomento è molto complesso perché determina la causa,  la modalità e l’esercizio di questo potere. Si percepisce la difficoltà nel dover mantenere un equilibrio, per evitare che lo Stato non intervenga oltre i limiti dell’eccezionalità e dei temi, ovvero quando gli interessi di Regioni od Enti locali vadano a scapito di quelli della Nazione. Qui si intersecano una serie di altri articoli Costituzionali, leggi dello Stato e norme che tendono a favorire un processo collaborativo, coinvolgendo gli enti interessati e ponendoli sullo stesso livello. Insomma, non un potere invasivo e repressivo, ma una collaborazione costruttiva che serva ad uscire dalla criticità per il bene della Nazione. Questo articolo ci fa capire come la Costituzione sia concepita come il corpo umano: un insieme di muscoli e articolazioni (articoli e norme) che muovendosi in sinergia permettono al corpo di effettuare tutti i movimenti necessari. 

IL COMMENTO

Di Eugenio Faina

L’ironia della Storia, spesso, è più pungente perfino di quella della Sorte, e il nuovo decennio si è aperto all’insegna di particolarismi e angoscia esistenziale. Al di là degli esagerati parallelismi con la Peste Nera, che falcidiò il Vecchio Continente nella metà del XIV secolo, non è la dimensione «virologica» della Crisi ad avere un retrogusto Medievale, lo è piuttosto la risposta politica di un’Europa che, di fronte alla prima vera crisi extra-economica dell’Unione, si sta sgretolando in tante piccole comunità autocefale. Come nel Basso Medioevo, anche questa volta è il nostro Bel Paese a rappresentare la quintessenza del particolarismo neo-comunale. Stato e Regioni, Province e Comuni, lo scontro intra-istituzionale ha minato fin dal principio la capacità di risposta securitaria ed emergenziale del nostro Paese. A farne le spese, oltre alle vittime del virus, il personale sanitario – fanteria in prima linea costretta a combattere, priva di comandanti – un nemico che non si vede. 

I rapporti tra Stato e autonomie sono disciplinati dal Titolo V della Costituzione, riformato durante il Governo D’Alema (2001) in direzione di una decentralizzazione «regionalista».

La riforma andò a toccare soprattutto l’Articolo 117, ridefinendo le materie di competenza concorrente ed esclusiva delle Regioni: di specifico interesse attuale è sicuramente la «devoluzione» alle Regioni dell’erogazione dei servizi sanitari.

L’Articolo 120, invece, definisce i limiti all’attività regolamentare delle Regioni: divieto di imporre dazi commerciali, ostacolare la libera circolazione di persone e cose e limitare il diritto dei cittadini di esercitare il proprio impiego su tutto il territorio nazionale. Inoltre, definisce i casi in cui lo Stato può esercitare potere sostitutivo nei confronti delle Regioni: inadempienza ad obblighi internazionali e pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica. Quest’articolo, fino a gennaio 2020 mai stato al centro del dibattito politico, è di preoccupante attualità dal momento che il nostro meccanismo di risposta alla crisi da Covid-19, sembra vedere le Regioni sostituirsi allo Stato e non viceversa. I leader regionali e locali si ergono a novelli Duchi, la «sindrome del Principe» si diffonde a macchia d’olio da lungo la Penisola. Il tutto in barba ai fondamentali principi di sussidiarietà e leale cooperazione, pilastri proprio di quella solidarietà europea a cui cerchiamo di appellarci nei negoziati per il Recovery Fund. Ironia della sorte, si diceva, ma anche della storia. Perché se la Peste Nera risparmiò in Europa quasi esclusivamente la signoria viscontea, la nostra Milano è adesso uno dei centri del ciclone. Dal pugno duro di Giovanni e Luchino, agli sfoghi sui social di De Luca e Sala, il risultato, purtroppo, è cambiato. 

Perché l’ironia non sempre fa ridere.